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Di seguito tutti gli altri istituti, e la relativa modulistica, riservati al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

16 ottobre 2017

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di essere collocato in aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova (nel lavoro privato).
La richiesta di aspettativa può essere presentata anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, in quanto nel periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità per il dipendente pubblico.
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dal dipendente.

Documentazione da allegare all'istanza 

    Documentazione che giustifichi la richiesta di aspettativa da parte del dipendente.

Normativa di riferimento:

    CCNL del 16/10/2008, art. 37, comma 2
    Legge 4/11/2010, n.183, art.18


28 novembre 2011

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o rinuncia alla stessa, il dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte di questa Amministrazione.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi nei due anni successivi per volontà del dipendente, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto all’aspettativa i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando dell’aspettativa.

Documentazione da allegare all'istanza 

  1. Certificato di iscrizione al dottorato di ricerca, con indicazione della durata legale del corso di dottorato e se usufruisce della borsa di studio;
  2. Annualmente un certificato di iscrizione al corso;
  3. Certificato attestante il conseguimento del dottorato di ricerca.

Normativa di riferimento:

  1. Legge 13/08/1984, n.476, art.2;
  2. Legge 28/12/2001, n.448, art.52, comma 57
  3. CCNL del 16/10/2008, art. 37
  4. Legge 30/12/2010, n.240, art.19

Normativa di riferimento:

  1. CCNL del 16/10/2008, art. 33 - Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile (attestato da uno stato di famiglia) presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa senza assegni, che può avere la durata corrispondente al periodi di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.  L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni. L’aspettativa può essere revocata anche in difetto della effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

Documentazione da allegare all'istanza 

  1. Stato di famiglia;
  2. Certificazione o autocertificazione attestante che il coniuge presta servizio all’estero dal _________ al ______________;
  3. Autocertificazione attestante l’effettiva permanenza all’estero;

Normativa di riferimento:

  1. CCNL del 16/10/2008, art. 33

28 novembre 2011

Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno o in regime di part time, con prestazione lavorativa superiore alle 18 ore settimanali, può svolgere un’attività extra istituzionale saltuaria ed occasionale, a condizione che la stessa non sia incompatibile con l’attività di servizio prestata e/o nelle attività della struttura di afferenza.
Non hanno bisogno di preventiva autorizzazione, ma devono essere comunicati all’Amministrazione, gli incarichi che prevedono un compenso derivante:

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • dalla partecipazione a convegni e seminari;
  • da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendete è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  • da incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in comando o di fuori ruolo;
  • da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Gli incarichi da rendersi a titolo gratuito devono essere preventivamente comunicati al fine di permettere a questa Amministrazione la valutazione di compatibilità.


Normativa di riferimento:

  1. Legge 23/12/1996, n.662 ed in particolare l’art.1, commi 60 e 61;
  2. Circolari della Funzione Pubblica n.5 e 7 del 1997;
  3. Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001, art.53;
  4. Art. 21 CCNL comparto Università

28 novembre 2011

Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Il periodo di congedo per gravi motivi si riferisce alla situazione personale, della famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.
I soggetti di cui all’art.433 del C.C. sono, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottandi;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per gravi motivi si intendono:

  • le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra specificate;
  • le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  • le situazioni, riferite ai soggetti sopra specificati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL non si può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Documentazione da allegare all'istanza 
Per il congedo per motivi di studio:

  1. certificazione attestante l’iscrizione al corso di studio

Per il congedo per gravi motivi di famiglia:

  1. idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico curante (il medico di famiglia) attestante le patologie di cui ai nn. 1, 2 e 3;
  2. idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico pediatra per quanto riguarda il succitato n.4;
  3. certificato di morte o dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda il punto alla lettera a). Il congedo in parola può essere richiesto solo se il dipendente non ha la possibilità di utilizzare i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 1 dell’art.30 del CCNL;
  4. nei casi previsti dalle lettere b) e c), autocertificazione, ovvero, nel caso della lettera b), certificazione attestante che la persona assistita ha la necessità di una cura/assistenza particolarmente gravosa;

Normativa di riferimento:

  1. Legge 08/03/2000, n.53, art.4, commi 2 e 4;
  2. Decreto Interministeriale 21/07/2000, n.278, art.2;
  3. CCNL del 16/10/2008, artt. 32 e 38.

28 novembre 2011

Il dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio presso questa Amministrazione può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
La percentuale dei congedi per la formazione non può essere superiore al 10% del personale in servizio, presente al 31/12 di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate da questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL non si può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L’istanza di congedo per la formazione deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
L’Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di 6 mesi.

Documentazione da allegare all'istanza 

  1. Certificazione o autocertificazione indicante l’attività formativa che si intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.

Normativa di riferimento:

  1. Legge 08/03/2000, n.53, artt.5 e 6;
  2. CCNL del 16/10/2008, artt. 32 e 38.