Convenzioni ai sensi dell’art.6 comma 11 della Legge n.240 del 30.12.2010 per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo da parte delle professoresse e dei professori ordinari ed associati e delle ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato.
Le professoresse e i professori ordinari ed associati e le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di afferenza sulla base di convenzioni tra atenei che stabiliscano le modalità di svolgimento delle attività e la ripartizione dei relativi oneri.
La normativa di riferimento è la seguente:
- l’art. 6 – comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- decreto MIUR 26 aprile 2011 n. 167
- decreto MIUR 30.01.2014
Le convenzioni, stipulate per il conseguimento di finalità di interesse comune ai due atenei, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo/alla medesima docente.
Le convenzioni:
- non possono riguardare professori/professoresse o ricercatori/ricercatrici la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del professore/professoressa o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art.6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La risoluzione delle convenzioni per i motivi succitati ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo/della medesima professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
Le convenzioni, con l'accordo espresso del/della docente, stabiliscono:
a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo, definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2.
La convenzione attesta altresì che il professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i/le docenti incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del/della docente è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.
Qualora l'attività del/della docente sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il/la docente esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.
La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.
Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore.
A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
Le convenzioni definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ITER PROCEDURALE
Convenzioni relative all’affiliazione di un docente dell’Università di Cagliari (UniCA) ad altro ateneo (affiliazione in uscita):
- il docente presenta richiesta motivata di affiliazione ad altro Ateneo al Dipartimento di afferenza;
- il Dipartimento delibera e in caso di parere favorevole trasmette la delibera alla Direzione per il Personale, Organizzazione e Performance (DIRPOP) per gli adempimenti di competenza;
- la DIRPOP sottopone la bozza di convenzione all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- la bozza di convenzione approvata viene inviata all’altro Ateneo per gli adempimenti di competenza;
- a seguito dell’approvazione da parte dell’altro Ateneo si procede alla stipula della convenzione e alla trasmissione al MIUR.
Convenzioni relative all’affiliazione di un docente afferente ad altro ateneo a UniCA (affiliazione in ingresso):
- a seguito di ricezione della proposta di affiliazione da parte di un altro Ateneo la DIRPOP fa richiesta di delibera motivata al Dipartimento d’Ateneo interessato;
- il Dipartimento delibera e in caso di parere favorevole trasmette la delibera alla DIRPOP per gli adempimenti di competenza;
- la DIRPOP sottopone la bozza di convenzione all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- la bozza di convenzione approvata viene inviata all’altro Ateneo per gli adempimenti di competenza;
- a seguito dell’approvazione da parte dell’altro Ateneo si procede alla stipula della convenzione e alla trasmissione al MIUR.
Rinnovo convenzioni (fino a max 5 anni consecutivi):
- entro il mese di marzo dell’anno di scadenza a seguito di ricezione della proposta di rinnovo da parte del Dipartimento di afferenza del docente la DIRPOP sottopone la bozza di rinnovo della convenzione all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- la convenzione di rinnovo approvata viene inviata all’altro Ateneo per gli adempimenti di competenza;
- a seguito dell’approvazione da parte dell’altro Ateneo si procede alla stipula della convenzione di rinnovo e alla trasmissione al MIUR.