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Modulistica

04 maggio 2017

Congedo Straordinario per Motivi di Salute

Al ricercatore, oltre al congedo ordinario (ferie), possono essere concessi per motivi di salute dei congedi straordinari.

L’istituto del congedo straordinario era disciplinato dall’art. 37 del T.U. del 3/57, oggi sostituito dall’art. 3 co. 37 e 39 della Legge n. 537/1993.

Secondo questa disposizione il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di quarantacinque giorni.

Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al ricercatore tutti gli assegni ridotti di un terzo, mentre i giorni di congedo successivi al primo, sono retribuiti per intero.

Anche l’assenza di un solo giorno, comporta per il ricercatore riduzione di un terzo degli assegni spettanti in quel giorno ai sensi dell’art. 22 co. 22 della Legge n. 724 del 23.12.1994.

La domanda per fruire del congedo straordinario per motivi di salute deve essere presentata al Rettore, mentre la certificazione verrà inviata on line dallo stesso medico direttamente all’INPS e acquisita sempre on line dall’Università in collegamento con il sito INPS. Se l’assenza è superiore ai sette giorni, il ricercatore ha facoltà di chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di salute.