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Decreto Sviluppo-Bis: le opportunità per le startup innovative dal D.l. n. 179/2012
 

Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” prevede una sezione sulle “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative”. Obiettivo di questa sezione è “contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale e alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’innovazione”, ma anche “promuovere maggiore mobilità sociale” e “attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero”.
 

La startup innovativa è definita all’art.25 del Decreto-legge come una società di capitali, anche in forma cooperativa (può essere di diritto italiano oppure una Societas Europaea, ma sempre residente in Italia) “le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.
 

Ogni impresa che voglia definirsi startup innovativa ai fini del Decreto-legge n. 179/2012 deve possedere una serie di requisiti:

a) la maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto in Assemblea ordinaria sono detenute da persone fisiche;

b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua (risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio) non può superare i 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
 

Le startup innovative hanno, infine, almeno uno di questi ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono pari o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa;

oppure 2) impiegano come dipendenti o collaboratori, per almeno un terzo della forza lavoro, personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto a un dottorato di ricerca, o ancora personale laureato che abbia svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata in Italia o all’estero;

oppure 3) sono titolari o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
 

Le società già costituite alla data di conversione in legge del Decreto-legge sono considerate startup innovative se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti (il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda non è più in vigore).
 

In questo caso, la disciplina sulle startup innovative si applica per:

  • 4 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge se la startup innovativa è stata costituita entro i 2 anniprecedenti;
  • 3 anni, se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti;
  • 2 anni se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.
     

L’art. 26 del Decreto-legge illustra alcune deroghe al diritto societario e riduzioni degli oneri per l’avvio: per le startup innovative, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, come stabilito dagli articoli 2446, c. 2°, e 2482 -bis, c. 4° del Codice Civile, è posticipato al secondo esercizio successivo.

Si evidenzia che all’art. 28 sono incluse delle disposizioni in parziale deroga alla normativa sul rapporto di lavoro subordinato. È inoltre previsto dall’art. 30 come opzione di fundraising il ricorso a portali online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in questo tipo di società.


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