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Iscrizione part time - impegno didattico a tempo parziale

Lo studente a tempo parziale deve motivare l’opzione e autocertificare le ragioni per motivi di lavoro, familiari o di salute. È tenuto a conseguire un numero di crediti previsti dal piano di studi del corso prescelto compreso almeno tra 15 e 30 per ciascun anno accademico. 

Se lo studente supera i 30 crediti formativi universitari sarà iscritto d’ufficio a tempo pieno, salvo che non sia all’ultimo anno del part-time (es. VI anno per le triennali, IV anno per le magistrali), senza perdere le agevolazioni previste dal regolamento contribuzione studentesca per il tempo parziale. 

Se lo studente non è in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, ha diritto, per un tempo massimo pari al doppio della durata del corso, alle agevolazioni previste dal regolamento contribuzione studentesca. 

Lo studente che consegua nell’anno accademico di riferimento un numero di crediti inferiore a 15, o non consegua il titolo entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto, perde il diritto alle agevolazioni previste dal regolamento contribuzione studentesca. 

Il regime di impegno didattico per il singolo anno accademico di iscrizione potrà essere modificato entro la data del 5 ottobre 2023. Lo studente iscritto a tempo pieno può optare per il tempo parziale entro la durata normale del corso di studio.
 

Regolamento contribuzione studentesca

unica.it – Regolamenti

Studente a tempo parziale

Articolo 3

1. Allo studente non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore che, in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente a tempo pieno in corso ridotto del 10%.
2. La durata dell’agevolazione non può superare il doppio della durata normale del corso di studi al quale lo studente è iscritto.
3. Al termine del periodo di agevolazione allo studente si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente fuori corso.
4. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso.