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Cos'è l'apprendistato

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro che si attiva in convenzione con l’università. Si rivolge ai giovani fino ai 29 anni e presenta molti vantaggi per i giovani e le imprese. Possono assumere apprendisti i datori di lavoro privati, in qualsiasi settore.

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Guida per le imprese - Dieci passi per l'apprendistato, come attivare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
(a cura di Anpal Servizi)

L’apprendistato di alta formazione si rivolge a coloro che siano iscritti a un percorso universitario o post lauream.

Nell’apprendistato di ricerca, oltre all’attività lavorativa, l’apprendista svolge un’attività di ricerca su tematiche di interesse del datore di lavoro. In questo caso, non è necessario che l’apprendista sia iscritto all’università: può essere laureato o diplomato. Questo tipo di apprendistato può essere utilizzato anche per redigere la tesi di laurea in ambito aziendale.

L’apprendistato in convenzione con l’università consente ai giovani laureati di svolgere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

L’apprendista è un lavoratore dipendente e il suo trattamento economico è disciplinato dal contratto collettivo di riferimento del datore di lavoro.

La durata minima è di sei mesi.

La durata massima varia a seconda della tipologia di apprendistato:
- l’apprendistato di alta formazione si conclude quando l’apprendista consegue il titolo di studio;
- l’apprendistato di ricerca si conclude quando la ricerca viene portata a termine (periodo massimo: 36 mesi);
- la durata massima dell’apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche è legata al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di stato.

Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro e l’apprendista possono liberamente recedere dal rapporto di lavoro.


In assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Sgravi retributivi
Possibilità d’inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire o di riconoscere una retribuzione pari a una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato.

Il datore di lavoro, inoltre:
- è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione che si svolgono all’università;
- è tenuto al pagamento di una retribuzione pari al 10 per cento di quella spettante al lavoratore, per le ore di formazione svolte in ambito aziendale.

La caratteristica fondamentale dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è la collaborazione con l’università.

Durante il percorso di apprendistato, l’ateneo mette a disposizione dell’apprendista tutti gli strumenti - banche dati, materiale didattico, attrezzature - necessari per assicurare un ottimale percorso di apprendistato, promuove la partecipazione dell’apprendista a iniziative formative e di ricerca e individua un tutor formativo - docente o ricercatore - chiamato a interagire col tutor aziendale e con l’apprendista.

Il percorso di apprendistato si attiva con tre passaggi:

- il datore di lavoro e l'università sottoscrivono un protocollo;
- il tutor universitario redige il piano formativo individuale, con il coinvolgimento del datore di lavoro;
- il datore di lavoro procede all’assunzione dell’apprendista.

Durante il percorso di apprendistato, il tutor formativo e il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista.

L’ateneo gestisce un database delle candidature di giovani interessati all’apprendistato di alta formazione e ricerca e, su richiesta, fornisce ai datori di lavoro i profili dei candidati coerenti con le esigenze aziendali.

Università degli Studi di Cagliari


Direzione per la Ricerca e il territorio - Dirigente: Gaetano Melis
via San Giorgio, 12 - Cagliari - Ingresso 3 - 1° piano

Articolo 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Decreto 12 ottobre 2015, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca: “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.