Modulistica
03 gennaio 2022
Assenze per malattia (congedo straordinario/aspettativa per motivi di salute)
Il personale docente e ricercatore è collocato in congedo straordinario con disposizione d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi, oppure a domanda per assenze superiori.
Il congedo straordinario (artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 modificati dall’art. 3, commi 37 e 39, della legge n.537/1993) spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero.
Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari e per matrimonio (in caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario).
Le tipologie di assenza si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare.
Il congedo comporta la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del docente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l’assenza di un solo giorno).
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L’aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni) è disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario.
Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi.
Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.
Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.
Inoltre:
L’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, dispone che per le assenze di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio. Per i docenti e i ricercatori a tempo pieno non viene corrisposto l’Assegno aggiuntivo. Ai docenti e ricercatori che svolgono attività assistenziale ospedaliera non vengono corrisposte le voci correlate alla presenza.
Le malattie sono giustificate attraverso certificato medico inviato per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo trasmette immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono i Medici dipendenti del S.S.N. e i medici in regime di convenzione con il S.S.N.
Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (fasce di reperibilità, anche sabato e festivi) il dipendente può ricevere la visita fiscale del medico dell’INPS.
Nel caso in cui un dipendente sia in condizione di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un’altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizione di riprendere servizio. In caso contrario il dipendente rimane collocato in malattia fino al termine della medesima indicato nel certificato.
In caso di assenza per malattia il dipendente è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione tramite la propria e-mail istituzionale al Dipartimento di afferenza e alla Direzione del Personale, rispettivamente al Settore docenti (settore.docenti@amm.unica.it) o al Settore Ricercatori (settore.ricercatori@amm.unica.it).