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Modulistica

04 maggio 2017

Congedo Parentale

I ricercatori hanno diritto di fruire di congedi parentali nei primi otto anni di vita di ciascun bambino. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei dieci mesi, (salvo il caso che il padre eserciti tale diritto per un periodo superiore ai tre mesi , nel qual caso il limite complessivo viene elevato a undici mesi).

I ricercatori che intendono usufruire di tale diritto devono presentare domanda al Rettore almeno quindici giorni prima dell’inizio del congedo allegando autocertificazione da cui risulta la data di nascita del bambino e la dichiarazione che l’altro genitore non usufruisce in contemporanea del congedo parentale.

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice trascorso il periodo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato di sei mesi che diventano sette qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, questo può assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 co. 1 Legge n. 104/92, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Per i periodi di congedo parentale, ai ricercatori fino al terzo anno di vita del bambino è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il congedo parentale, retribuito al 30% per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, spetta anche per le adozioni e per gli affidamenti ma il limite d’età viene elevato ai sei anni.

In ogni caso il ricercatore può usufruire del congedo parentale nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Qualora poi all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale viene fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.