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Modulistica

04 maggio 2017

Congedo per Motivi di Studio e Ricerca

Il ricercatore, ai sensi dell’art. 8 L.349/58, può essere collocato in congedo straordinario per dedicarsi ad esclusiva attività di studio e ricerca, previo parere favorevole della competente facoltà.

Il congedo può avere la durata di un anno solare eventualmente prorogabile a due. Il ricercatore non può fruire in un decennio di un periodo di congedo per motivi di ricerca e studio superiore a cinque anni.

Il ricercatore conserva il trattamento economico qualora non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione della carriera. L’autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 4 co. 78 Legge 183/2011 può essere concessa al ricercatore non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

La domanda deve essere indirizzata al Rettore il quale, previo parere favorevole della Facoltà, emetterà il provvedimento di congedo.