Cos’è (art. 5, comma 1 del d.lgs. 33/13)
E’ il diritto di chiunque di richiedere ed ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Cosa è possibile richiedere
Documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Università di Cagliari, in base a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013 e dettagliato nell’allegato C al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
Come utilizzarlo
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ateneo (RPCT – Dott. Marco Maxia).
Il RPCT, entro trenta giorni:
a) procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
oppure
b) indica al richiedente il collegamento ipertestuale al contenuto che risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente.
Conformemente all’art. 2, comma 9-bis della legge 241/90, nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (Direttore Generale, Dott. Aldo Urru), che, verificata entro quindici giorni la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede come indicato nel punto a) o nel punto b).
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo (art. 116, d.lgs. 104/2010).
Come inviare l’istanza di accesso civico
- PROCEDURA GUIDATA
- trasparenza@unica.it;
- protocollo@pec.unica.it (posta elettronica certificata dell’ateneo);
- posta ordinaria: via Università 40 – 09124 Cagliari.
N.B. l’istanza è ricevibile solo se conforme a quanto previsto dall’art.65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale.