In base alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato - entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio - giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza formazione-lavoro nei percorsi universitari.
L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato in alta formazione.